Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Le Pro Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico, sportivo. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località. Le Pro Loco sono Associazioni di Promozione Sociale (APS) attualmente regolate dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117 ![]() La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino presente capillarmente su tutto il territorio nazionale. E’ diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana. Unpli Nazionale www.unioneproloco.it Unpli Toscana http://www.unplitoscana.it/PORTALE/index2.html Art. 8 Osservatorio turistico di destinazione (OTD) 1. L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale. Art. 3 (Regolamento) Modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 86/2016 ) 1. L’attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell’associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie: a) associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico; b) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei e dei parchi; d) associazioni pro-loco; e) le associazioni dei consumatori Art. 16 Riconoscimento delle associazioni pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica. 2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per: a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali; b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali; c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati. 3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze. 4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni: a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile; b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente. 5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento. ----------------------------------------------------- Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale. http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2018-08-07;47/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 |