RISULTATO ATTESO Consultare la cittadinanza sulla proposta di demolire la Gattaia AZIONE Indire un referendum ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto del Comune di Portoferraio FONTE NORMATIVA COMUNE DI PORTOFERRAIO STATUTO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2007 Art. 47 Il referendum consultivo 1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità. 2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono svolgersi in concomitanza con altre consultazioni elettorali. 3. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dal regolamento,. 4. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: a) le norme statutarie; b) i tributi comunali; c) le tariffe dei pubblici servizi; d) bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissioni di prestiti; e) espropriazioni per pubblica utilità; f) l'ordinamento, la dotazione organica ed il trattamento economico del personale; g) le designazioni e nomine di rappresentanti; h) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana. Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica su questioni relativamente alle quali non sussistano diritti soggettivi acquisiti di terzi. 5. L’iniziativa per il referendum consultivo può essere assunta: a) dal Consiglio a maggioranza dei membri assegnati; b) su richiesta di almeno duecento cittadini elettori. 6. L’ammissibilità dei quesiti referendari è rimessa al giudizio di un’apposita Commissione tecnica. Nel caso b) del precedente comma, il referendum è indetto se viene raccolto un numero di firme di cittadini residenti di età non inferiore a 18 anni pari ad 1/10 degli aventi diritto al voto nelle elezioni amministrative al 31 dicembre dell'anno precedente, entro i termini stabiliti dal regolamento. 7. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data. Non sono ammissibili quesiti per i quali si siano tenute consultazioni referendarie negli ultimi cinque anni. 8. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Portoferraio all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione. Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, alla data della consultazione abbiano compiuto i 16 anni. Questi ultimi elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale. 9. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali. 10. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere in merito. |
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